Requisiti Generali per la concessione del Patrocinio
Il Patrocinio da parte dell’AIPS rappresenta una forma di adesione simbolica e una manifestazione di apprezzamento a iniziative ritenute meritevoli.L’iniziativa può essere di carattere sociale, culturale, scientifico, formativo o di interesse pubblico e deve essere rilevante per l’Associazione.
La concessione del Patrocinio ha carattere non oneroso e pertanto non comporta l’assunzione di spese a carico dell’AIPS, né la concessione di contributi.
Deve inoltre essere in linea con i valori dell’AIPS (fare riferimento allo statuto)
Il Patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.
Il Patrocinio può essere revocato qualora l’oggetto del Patrocinio stesso, previe verifiche successive, risultasse non rispondente ai criteri dettati dal presente atto.
Sarà il giudizio insindacabile del C.D. stabilire se le finalità dell’iniziativa siano in linea con i valori dell’AIPS o lesiva dell’immagine pubblica della psicologia in generale e della psicologia dello sport e dell’esercizio in particolare, così come delle figure professionali che operano nel settore.
Il Consiglio si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, di non concedere il patrocinio a Enti pubblici, Enti privati, Associazioni, Comitati ed altre Istituzioni di carattere privato che organizzino o promuovano attività formative in cui si insegnino strumenti e tecniche afferenti alla professione di psicologo a soggetti non abilitati all’esercizio della professione, secondo l’articolo 21 del Codice Deontologico dell’Ordine degli Psicologi, a cui si rimanda. È fatto salvo l’insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. È altresì fatto salvo l’insegnamento di conoscenze psicologiche.
Il patrocinio sarà concesso alle iniziative che soddisfino i seguenti requisiti:
- apportino un significativo e prestigioso contributo scientifico, culturale formativo ed informativo, nell’ambito ed a vantaggio della crescita e della valorizzazione della psicologia dello sport e dell’esercizio e dell’immagine degli operatori professionali del settore;
- dimostrino di possedere un effettivo rilievo culturale, formativo e di competenze in tale ambito;
- esprimano o coinvolgano esperti, persone o attività di particolare rilievo e documentata competenza nell’ambito di attività sociali, culturali, educative, sportive, scientifiche operanti nell’ambito sportivo e della psicologia dello sport e dell’esercizio;
- non abbiano finalità lucrative;
- identifichino chiaramente i soggetti destinatari dell’iniziativa e le finalità;
- le finalità non siano in contrasto con i valori dell’AIPS (come da Statuto)
- qualora le iniziative siano a pagamento, devono erogare crediti ECM e/o ECTS
L’AIPS può patrocinare:
- Congressi, convegni, giornate di studio, corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari con carattere divulgativo ed esplicite finalità socioculturali e che abbiano contenuto professionale o siano finalizzate all’aggiornamento o formazione professionali, ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici; sono esclusi inoltre gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni o servizi;
- Pubblicazioni a stampa (quali ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli), a carattere occasionale ad esclusione di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente. Saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita siano destinati a scopi benefici;
- Prodotti multimediali e telematici (quali ad esempio videocassette, audiocassette, cd, cd-rom, dvd), ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione salvo che siano realizzati con l’obiettivo di devolvere a scopo benefico il ricavato della vendita. Non può essere concesso il Patrocinio a siti WEB, inteso come apposizione del marchio-logo nella Homepage di cui è titolare il soggetto richiedente. Il Patrocinio può comunque essere concesso nel caso in cui la pubblicazione ovvero il prodotto multimediale e telematico preveda la compartecipazione dell’AIPS nella fase progettuale e nella realizzazione del progetto.
Per iniziative che si ripetono periodicamente nell’arco di un anno dovranno essere specificati il periodo e la durata; per iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell’iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione al CD dell’AIPS che si riserva di riesaminare la domanda.
L’uso del marchio-logo
L’uso del marchio-logo AIPS da parte di soggetti diversi può essere effettuato a fronte della concessione del patrocinio se indicato espressamente nella domanda, o previa autorizzazione a seguito di specifica richiesta.Nella richiesta di utilizzo del marchio-logo è inoltre necessario specificare con quali modalità si intende farne uso ed inoltre descrivere il materiale promozionale o pubblicistico sul quale sarà apposto.
Il marchio può essere riprodotto anche sulle pagine web di siti costruiti in occasione dell’evento oggetto della concessione di patrocinio o su pagine web all’interno di siti già esistenti che riportino informazioni sull’evento che ha ottenuto il patrocinio. In questi casi, l’utilizzo del marchio-logo deve essere chiaramente riferito all’evento oggetto del patrocinio e non può protrarsi fino a 60 giorni dopo il termine dell’iniziativa. Con eccezione dell’evento oggetto del patrocinio, l’AIPS non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni diffuse dai soggetti interessati tramite il proprio sito e non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza o la qualità. In particolare, in nessun caso e per nessuna ragione l’AIPS potrà essere ritenuta responsabile per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell’utilizzo delle informazioni contenute nel sito del soggetto destinatario del patrocinio.